Un confinante decide di fare un riconfinamento in quanto si è accorge che una parte di terreno di sua proprietà è stata recintata ed inglobata nella tua proprietà. Questo inglobamento è stato fatto più di venti anni prima. Che puoi fare? Puoi impedire i lavori? In effetti sì, puoi farlo facendo valere l’usucapione in tuo favore.
Puoi quindi validamente opporti alla riconfinazione eccependo (=sostenendo) che l’attuale recinzione ricomprende un’area di tua proprietà ivi compresa una striscia di terreno posseduta personalmente, pacificamente, animo domini ed ininterrottamente da più di venti anni, che è il tempo necessario per acquistare un bene immobile – come il terreno – a titolo di usucapione.
Non è indispensabile che tu promuova la causa di usucapione, ma è sufficiente spedire una lettera raccomandata (meglio se fatta per il tramite di un avvocato) con la quale si intima al confinante di non procedere con il riconfinamento in quanto il terreno conteso è oramai divenuto di tua esclusiva proprietà. E, nel caso in cui la missiva non fosse sufficiente perchè il confinante decide di intraprendere una causa davanti ad un Giudice, dovrai partecipare al processo e proporre l’“eccezione riconvenzionale di usucapione” o la “domanda riconvenzionale di usucapione” in relazione alla striscia di terreno contesa. Questa “eccezione” o “domanda” dovrà quindi essere formulata nell’atto con il quale si partecipa al processo (a questo ci penserà – si spera – il tuo avvocato).
Al fine però di “vincere” la causa e di ottenere dal Giudice una sentenza che riconosca e dichiari l’acquisto per usucapione in tuo favore, è necessario portare nel processo uno o più testimoni che possano confermare la tesi del possesso personale, pacifico, ininterrotto e con animo di proprietario del terreno conteso per oltre venti anni. Anche le prove scritte vanno bene, anche se in questi casi non è sempre facile trovarle.
E’ inoltre importante sottolineare che commette reato il confinante che provvede ad abbattere la recinzione dopo aver ricevuto la raccomandata in cui gli si intimava di non farlo. Il reato penale che opera è quello di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”, per il quale il vicino può tranquillamente recarsi presso l’autorità competente (Procura della Repubblica, Polizia di Stato, Carabinieri) per effettuare la denuncia.
In conclusione quindi, si ribadisce che in questi casi non occorre intraprendere una causa di usucapione, ma solamente limitarsi a partecipare a quella che dovesse essere iniziata da parte del confinante. Ciò però a condizione che sia abbiano delle prove che possano dimostrare il prodursi dell’usucapione in nostro favore, altrimenti è meglio desistere.
Una volta che l’acquisto sarà stato dichiarato, occorrerà poi provvedere ad effettuare le relative modifiche catastali.