I fondi speculativi sono la forma con la quale sono stati recepiti nell’ordinamento italiano i cosiddetti hedge fund, i fondi comuni caratterizzati da politiche di investimento molto rischiose, il cui fine principale è quello del rendimento assoluto. Per le normali tipologie di fondi comuni si parla di rendimento relativo avendo come riferimento il rendimento del benchmark
Gli hedge fund sono stati formalizzati con l’articolo 16 del Decreto del Ministro del Tesoro 24 maggio 1999, n. 228, cha ha introdotto nell’ordinamento italiano i fondi speculativi. Con tale articolo si autorizzano le società di gestione del risparmio a istituire fondi il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli normalememte previsti per i fondi comuni, con possibilità di derogare alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia per i fondi comuni in generale. Questa disposizione in pratica lascia ampio spazio di manovra ai gestori.
Il legislatore ha però imposto alcuni vincoli alla costituzione di tali fondi, al fine di limitarne la diffusione ai soggetti che tradizionalmente hanno investito in questi prodotti, ossia investitori istituzionali e privati con elevate disponibilità finanziarie, e “proteggere” i piccoli investitori. Tali vincoli sono
il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non può superare le duecento unità;
l’importo minimo della quota iniziale non può essere inferiore a 500.000 euro;
le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso;
le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento;
il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosità dell’investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia;
nel regolamento del fondo devono essere indicati i beni oggetto dell’investimento e le modalità di partecipazione con riferimento all’adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote.
Si prevede poi che la Banca d’Italia indichi i casi in cui i fondi speculativi, in considerazione dei potenziali effetti sulla stabilità della società, possono essere istituiti o gestiti solo da società di gestione che abbiano come oggetto esclusivo l’istituzione o la gestione di tali fondi.
La Banca d’Italia ha previsto norme per quanto riguarda il regolamento dei fondi speculativi, secondo le quali deve contenere:
la denominazione e la durata del fondo;
la SGR promotrice, la SGR gestore, se diversa dalla promotrice, e la banca depositaria nonché la ripartizione dei compiti tra tali soggetti;
lo scopo, l’oggetto e la politica di investimento;
l’individuazione degli organi competenti per la scelta degli investimenti e degli eventuali soggetti esterni di cui la SGR si avvale per le scelte di investimento;
i criteri di determinazione dei proventi e del risultato della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e di distribuzione dei medesimi;
le spese a carico dei partecipanti, del fondo e della SGR;
i termini e le modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote;
la procedura per le modifiche regolamentari;
le modalità di liquidazione del fondo;
le modalità di pubblicità del valore delle quote;
le forme di pubblicità dei prospetti contabili;
l’obbligo di consegna del regolamento di gestione del fondo nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione;
la rischiosità dell’investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia, nonché le ulteriori regole che verranno adottate nella gestione del fondo;
nel caso di investimento in fondi hedge insediati all’estero le specifiche componenti di rischio connesse con tali investimenti;
l’importo della prima sottoscrizione e il numero massimo dei partecipanti;
se il fondo intende ricorrere ai servizi di prime brokerage e di consulenti esterni, descrivendo le modalità operative che verranno seguite;
il livello massimo di indebitamento che il fondo può assumere nonché il livello di leva finanziaria che il fondo intende raggiungere.
Vedremo in seguito alcune particolarità di questi fondi, in questa sede abbiamo approfondito gli aspetti regolamentari per introdurre l’argomento e per chiarire che non sono prodotti per tutti.