Come a suo tempo è stato fatto per i fondi aperti, vediamo quali sono i limiti, finalizzati alla diversificazione del rischio, posti dal legislatore all’attività di investimento dei fondi chiusi
In generale nell’attività di investimento dei fondi chiusi non è consentito:
vendere allo scoperto strumenti finanziari;
investire in strumenti finanziari emessi dalla stessa società di gestione che ha istituito o che gestisce il fondo;
investire in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della società di gestione o della SICAV, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non può essere altresì investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi a oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo. Tale divieto non trova applicazione con riferimento alle operazioni in titoli quotati e strumenti finanziari derivati;
svolgere attività diretta di costruzione di beni immobili.
Per quanto riguarda l’investimento in strumenti finanziari e depositi bancari, il patrimonio del fondo chiuso non può essere investito in strumenti finanziari non quotati di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 20 per cento del totale delle attività.
Si applicano poi le disposizioni previste, con alcune eccezioni, per gli OICR armonizzati, che prevedono un limite generale di concentrazione in strumenti finanziari diversi dagli OICR, quotati e non quotati, di uno stesso emittente del 5 per cento. Nei fondi chiusi è possibile elevare il limite al 15% a condizione che gli strumenti finanziari siano quotati (quelli di mercato monetario anche non quotati) e il totale degli strumenti finanziari degli emittenti in cui il fondo investe più del 5 per cento del totale delle attività non superi il 40 per cento del totale delle attività stesse, mentre, il totale delle esposizioni nei confronti di uno stesso emittente o dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo, non può essere superiore al 30 per cento del totale delle attività dell’OICR. Per quanto riguarda i depositi bancari si prevede un limite del 20 per cento in depositi presso un’unica banca.
Considerando poi i beni immobili e diritti reali immobiliari il fondo non può essere investito, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore a un terzo delle proprie attività in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie. L’investimento diretto o attraverso società controllate in società immobiliari che prevedano nel proprio oggetto sociale la possibilità di svolgere attività di costruzione è limitato – per i soli fondi immobiliari – al 10 per cento del totale delle attività del fondo.
Nel caso di fondi istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione di crediti il patrimonio del fondo è investito per intero in tali crediti. Nel caso di fondi non istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione, l’investimento in crediti verso una stessa controparte non può eccedere il 20 per cento del totale delle attività del fondo.
La disciplina dei limiti alla detenzione di diritti di voto prevede che una società di gestione non possa detenere, attraverso l’insieme dei fondi comuni di investimento chiusi che essa gestisce, diritti di voto di una stessa società quotata per un ammontare pari o superiore al 10 per cento.
Tali limiti possono essere superati solo nell’ambito di operazioni volte a valorizzare la partecipazione con l’obiettivo di cederla, nell’interesse dei partecipanti, in un orizzonte temporale coerente con la politica di investimento del fondo.
Gli OICR possono assumere prestiti, direttamente o tramite società controllate, nel limite massimo del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento del valore degli altri beni. Entro tale limite complessivo, i fondi immobiliari possono assumere prestiti, fino al limite del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo, per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote. Gli OICR possono assumere prestiti, anche per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote, entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo. I fondi possono concedere propri beni in garanzia a fronte di finanziamenti ricevuti se la garanzia è funzionale o complementare all’operatività del fondo.
Nella gestione del fondo – ferme restando le riserve di attività previste per le banche e per gli intermediari finanziari – è consentito concedere prestiti unicamente:
attraverso operazioni a termine su strumenti finanziari (pronti contro termine, riporti, prestito titoli e operazioni assimilabili);
funzionali o complementari all’acquisto o alla detenzione da parte del fondo di partecipazioni.
Inoltre, i fondi chiusi che prevedono l’investimento in beni immobili possono concedere tali beni in locazione con facoltà di acquisto per il locatario (c.d. leasing immobiliare).
Il fondo chiuso non può acquistare OICR il cui patrimonio è investito, in misura superiore al 10 per cento del totale delle attività, in parti di altri OICR.