Contro le multe e tutti gli altri verbali di accertamento elevati per la violazione delle norme previste dal Codice della Strada è possibile ricorrere al Giudice di Pace (G.d.P.), in alternativa al ricorso al Prefetto.
Il ricorso deve essere fatto a pena di decadenza entro 30 giorni dalla contestazione dell’infrazione o, nel caso in cui questa sia mancata, dalla notifica del verbale. Se il soggetto risiede all’estero il termine è di 60 giorni. Se in precedenza era stato fatto ricorso al Prefetto contro la multa, il ricorso al Giudice va fatto entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza prefettizia (entro 60 giorni se il soggetto risiede all’estero).
Dall’1 agosto al 31 agosto i termini sono sospesi – c.d. sospensione feriale dei termini processuali (Cassazione Civile, n. 13127 del 15.07.2013).
Dal punto di vista processuale la competenza del G.d.P. competente va individuata nel territorio in cui la violazione è stata commessa.
L’opposizione può essere fatta anche spedendo il ricorso a mezzo posta, purchè siano rispettati i termini di cui sopra (Corte Costituzionale, Sentenza n. 98 del 18.03.2004).
Una volta che il soggetto abbia “spedito” il ricorso oppure depositato lo stesso nella cancelleria dell’ufficio del Giudice di Pace competente, sarà la cancelleria che provvederà a notificarlo alle parti interessate, assieme al decreto del Giudice di fissazione dell’udienza. A questo punto la pubblica amministrazione può costituirsi in giudizio per far valere le proprie ragioni.
Il soggetto opponente potrà stare in giudizio sia a mezzo di un avvocato, sia personalmente senza l’assistenza di un avvocato.
I costi del ricorso
Per quanto riguarda i costi, va detto che questi sono abbastanza contenuti.
Chi agisce in giudizio deve pagare il contributo unificato, che è pari ad € 43,00, oltre ad una marca da bollo pari ad € 27,00, ma solo se l’importo di cui alla multa supera l’importo di € 1.033,00. Il contributo unificato è invece di € 98,00 se l’importo della multa va da € 1.033,00 ad € 5.200,00, e di € 237,00 se la multa va da € 5.200,00 ad € 26.000,00.
Se il soggetto ricorrente non trascrive nel ricorso il proprio codice fiscale, l’importo del contributo unificato è aumentato della metà. La stessa cosa avviene quando l’avvocato del ricorrente non trascriva nel ricorso il proprio numero di fax e la propria PEC. Trattasi dunque di una sorta di “sanzione” pecuniaria per tali omissioni.
Chi può presentare il ricorso al Giudice di Pace contro la multa
Il ricorso al Giudice di Pace contro la multa può essere presentato dal soggetto che sia tenuto al pagamento della stessa, pur se sia coobbligato assieme ad altri.
Se il conducente è un soggetto diverso rispetto al proprietario del mezzo e non sia stato individuato, egli non potrà in nessun modo proporre il ricorso (Cassazione Civile, n. 6549 addì 11.06.1993).
La parte avversaria è invece da individuarsi nell’ente che abbia emesso la multa impugnata, pur se non sia quello cui andrebbe fatto il pagamento. Anche l’ente, così come abbiamo visto per il cittadino, può stare in giudizio di persona, tramite propri dipendenti interni all’uopo delegati.
Ancora in tema di contenuto del ricorso e di istruttoria della causa
Nel ricorso va allegata la multa ricevuta, nonché la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nello stesso Comune ove si svolge il processo; questi ultimi oneri vanno adempiuti qualora il ricorrente stia in giudizio da solo e non a mezzo di avvocato. Si deve poi indicare: il Giudice competente (rectius l’ufficio del Giudice – ad es.: “Ufficio del Giudice di Pace di Arezzo”) e le altre parti del processo; riassumere i fatti ed eventualmente indicare gli elementi di diritto (ad esempio richiamare una legge o altra normativa che facciano apparire come illegittima la multa); le prove a supporto delle proprie tesi, come ad esempio i documenti, i testimoni con i relativi capitoli di prova ecc.. Da ultimo il ricorso deve essere firmato dal ricorrente e anche dal suo avvocato se presente, sia nell’originale che nelle altre copie.
Nel caso in cui il ricorrente stia in giudizio da solo ed ometta di indicare la residenza o l’elezione di domicilio nel Comune dove si trova l’ufficio del Giudice di Pace competente, tutte le notifiche che andrebbero fatte a lui sono depositate nella cancelleria.
I requisiti contenutistici sono quindi quelli previsti dall’articolo 414 del codice di Procedura Civile (rito del lavoro).
È poi necessario indicare la multa che si impugna, e formulare le conclusioni che si vuole siano accolte (es: “Piaccia all’Ill. Giudice di Pace adito, per tutti i motivi di cui al ricorso, annullare la multa/il provvedimento numero … emesso da … in data … con qualsiasi statuizione come per legge. Con vittoria di spese di giudizio”).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della multa, salvo che il Giudice, su richiesta del ricorrente ed in base a gravi motivi, non ritenga di farlo con ordinanza. Al fine di ottenere la sospensione è quindi opportuno che il ricorrente indichi i motivi per i quali la sospensione sia opportuna, sia in termini di “gravosità” della multa, sia in termini di “fondatezza” dell’impugnazione.
La richiesta di sospensione può essere formulata anche nel corso del processo, e dunque successivamente al deposito del ricorso.
Durante il corso del processo il Giudice valuta tutte le prove prodotte dalle parti, e può disporre d’ufficio l’assunzione di tutte le prove che ritenga necessarie ai fini della decisione, eccezion fatta per il giuramento decisorio.
Il processo è diretto dal Giudice il quale, quando ritiene la causa “matura” per la decisione, perché ha le “idee chiare” circa il modo in cui la stessa deve essere decisa, invita le parti alla discussione e poi emana la sentenza, dopo aver fatto precisare le conclusioni alle parti medesime. La sentenza conterrà poi anche la statuizione sulle spese legali, che andranno a gravare sulla parte che ha perso la causa (salve le limitatissime eccezioni previste dalle legge nella quali è prevista la possibilità per il Giudice di compensarle).
Le sentenze emesse dal Giudice Pace possono poi essere impugnate al Tribunale territorialmente competente con ricorso.