Per le cause il cui valore non supera i € 1.100 è possibile fare ricorso al Giudice di Pace anche senza l’assistenza di un avvocato.
Ad esempio, se ricevi una multa di 50 € per un’infrazione al Codice della Strada e ritieni che la stessa sia illegittima, potrai ricorrere al Giudice di Pace al fine di chiederne l’annullamento anche senza l’assistenza di un legale.
Stessa possibilità è data al convenuto, vale a dire a chi viene citato in causa, sempre per le cause il cui valore non supera l’importo di € 1.100.
Come procedere
Vediamo ora come procedere senza avvocato. Sul punto occorre fare una distinzione tra le cause contro le multe per le violazioni al Codice della Strada e tutte le altre cause.
Le prime, ovvero le cause contro le multe, vanno fatte con ricorso. L’interessato potrà o recarsi presso la Cancelleria del Giudice di Pace competente con il ricorso già preparato, dopo lo stesso verrà notificato alla controparte (che è l’autorità che ha elevato la multa) a cura della Cancelleria. Oppure potrà richiedere al Giudice di Pace medesimo di essere aiutato nella redazione del ricorso: in tal caso, dopo che l’atto è stato scritto, verrà notificato sempre a cura della Cancelleria. In entrambi i casi, successivamente, la Cancelleria darà informazione al ricorrente circa la data della prima udienza, alla quale questi dovrà comparire di persona, per insistere sull’accoglimento della propria domanda.
Per tutte le altre cause invece va predisposto l’atto di citazione. L’atto di citazione dovrà prima essere notificato alla parte convenuta e la notifica in questo caso verrà effettuata non dalla Cancelleria del G.d.P. ma dall’ufficiale giudiziario. Successivamente alla notifica, dovrà essere fatta l’iscrizione a ruolo, della quale parleremo più in avanti e che comunque può essere fatta sino al giorno stesso in cui è stata fissata la prima udienza. Come per il ricorso, anche l’atto di citazione potrà essere fatto autonomamente da parte dell’interessato e poi portato all’ufficiale giudiziario per la notifica, oppure potrà essere redatto con l’aiuto del Giudice di Pace, al quale si dovranno esporre oralmente i fatti. Nell’atto di citazione dovrà essere individuato il giorno della prima udienza, che potrà essere scelto a discrezione del ricorrente oppure a seguito di consulto con il G.d.P.: in entrambi i casi la data deve essere successiva di almeno 45 giorni.
L’iscrizione a ruolo
Come già detto, negli atti di citazione, dopo che è stata fatta la notifica, occorrerà effettuare l’iscrizione a ruolo. L’iscrizione a ruolo potrà essere fatta anche il giorno stesso della prima udienza. Per farla occorre scaricare e compilare l’apposito modello/nota di iscrizione a ruolo che altro non è se non una pagina dove vanno inseriti alcuni dati (le parti, l’oggetto della contesa, il valore ecc.). Il modello assieme alla copia dell’atto di citazione dovrà quindi essere depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace: questa è la vera e propria iscrizione a ruolo. Nel caso in cui si decida di fare tutto senza avvocato, il personale della Cancelleria potrà aiutare il soggetto ricorrente. (Se hai difficoltà a ritrovare e/o a compilare il modello per l’iscrizione a ruolo puoi contattarci ed in pochi minuti provvederemo ad inviartelo per fax, mail o per posta già compilato. Mail e modulo di contatto degli scriventi li trovi alla fine del presente articolo).
E’ consigliabile attendere qualche giorno da quando si è fatta la notifica prima di effettuare l’iscrizione a ruolo in quanto spesso capita che la parte convenuta (che è quella che riceve l’atto di citazione o il ricorso nel caso delle multe) contatti il ricorrente al fine di proporgli un accordo per chiudere la controversia onde evitare la causa. Questo consentirebbe alla parte ricorrente di ottenere subito quanto vantato o anche solo una parte e di risparmiare sui costi dell’iscrizione a ruolo.
I costi
I costi che debbono essere sostenuti per fare una causa davanti al Giudice di Pace sono quelli per la notifica e quelli per l’iscrizione a ruolo.
La notifica costa sui 10-20 €, a seconda di quanto dista il soggetto cui va fatta. Le notifiche dei ricorsi contro le multe invece non hanno alcun costo e come già detto vi provvede la Cancelleria del G.d.P..
Per quanto riguarda invece i costi dell’iscrizione a ruolo, se il valore della causa è inferiore ad € 1.032, si dovrà acquistare (in tabaccheria) il contributo unificato di € 43 (che diventa € 21,50 se l’atto è un’ingiunzione), mentre, se il valore della controversia supera l’importo di € 1.032, oltre al contributo unificato si dovrà pagare anche la marca da bollo di € 27. Contributo e marca dovranno essere incollati sulla pagina della nota di iscrizione a ruolo; magari prima di procedere ad incollarli si può consultare la Cancelleria del G.d.P. nel momento in cui ci si reca per effettuare l’iscrizione a ruolo, al fine di evitare errori nell’apposizione.
Il contenuto dell’atto di citazione / ricorso
L’atto introduttivo deve contenere tutte le circostanze utili a far comprendere come si sono svolti i fatti e, se possibile, anche l’elencazione delle ragioni di diritto. E’ fondamentale indicare le prove a supporto delle proprie ragioni: se infatti la persona che propone la causa non riesce a dimostrare tramite le prove di aver ragione, potrà risultare soccombente in giudizio con il rischio di dover pagare anche le spese legali all’altra parte. Le prove vanno allegate assieme al ricorso oppure assieme all’atto di citazione che si va a portare presso la Cancelleria del Giudice di Pace nel momento in cui si effettua l’iscrizione a ruolo.
Ancora sul ricorso al G.d.P. senza avvocato
La possibilità di fare una causa davanti al Giudice di Pace senza l’assistenza di un avvocato come già detto può riguardare tutte le controversie rientranti nel limite di 1.100 €, come quelle in tema di:
restituzione di una somma di danaro;
pagamento di una somma per dei lavori effettuati;
multa per infrazioni al codice della strada;
multe nei parcheggi;
liti condominiali (alcune);
ecc..
Il Giudice di Pace competente è quello dove risiede il convenuto o, in alternativa, quello del luogo in cui doveva essere adempiuta l’obbligazione oppure, per le multe, il luogo dove le stesse sono state irrogate.