Il reato di rifiuto di atti d’ufficio è previsto dall’articolo 328 del Codice Penale, e si compone di due distinte fattispecie.
Con la prima, prevista dal I° comma, si punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, pur essendo tenuto ed obbligato al compimento di un atto del suo ufficio, non lo esegue, pur essendo atto che, per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o salute pubblica, avrebbe dovuto essere compiuto. In tali casi, al funzionario pubblico si applica la pena della reclusione da 6 mesi e 2 anni.
In questo caso, si punisce il mancato compimento di un “atto qualificato” che doveva essere compiuto senza ritardo.
Al II° comma del medesimo articolo si punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, entro 30 giorni dalla richiesta di un soggetto interessato al compimento di un atto, (a) non compia l’atto, pur essendo questo del “suo ufficio” e dunque di sua competenza, ed inoltre (b) non fornisca alcuna risposta circa i motivi e le ragioni del ritardo. In questo caso, la sanzione è quella della reclusione fino ad un anno, ovvero, in alternativa, quella della pena pecuniaria sino ad € 1.032,00. Ciò, purchè però la richiesta del compimento dell’atto fosse pervenuta al pubblico funzionario per iscritto, ed a patto che fosse decorso il termine di 30 giorni dal momento della ricezione della richiesta senza che lo stesso funzionario avesse fornito risposte e giustificazioni a motivo del ritardo.
In questo caso si punisce il mancato compimento di un atto “qualificato” che poteva essere ritardato, oppure il mancato compimento di un atto amministrativo “non qualificato”, se a ciò si accompagni la mancata spiegazione dei motivi e delle giustificazioni di tale ritardo.
Altre caratteristiche dell’illecito ex articolo 328 Cod. Pen.
Secondo la Corte di Cassazione, l’articolo 328 Cod. Pen. prevede due differenti fattispecie di reato, ove la prima si integra con la “semplice” omissione, mentre la seconda si integra con l’omissione più la mancata risposta circa i motivi della omissione (Cassazione Penale, n. 11877 del 13.03.2003).
Si ritiene che nella fattispecie di cui al I° comma il soggetto leso sia solo la pubblica amministrazione ed il principio del “buon andamento” dell’attività amministrativa, mentre, nella fattispecie di cui al II° comma, soggetto leso è anche il soggetto richiedente esterno alla pubblica amministrazione. In quest’ultimo caso, quindi, l’illecito ha natura “plurioffensiva”. Tale distinzione è importante in quanto solo nel caso in cui un soggetto sia parte direttamente offesa la stessa potrà opporsi alla eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero nel processo a carico dell’imputato. Allo stesso modo, solo la parte direttamente offesa potrà ricevere l’informativa in tema di richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero.
Il reato ex articolo 328 Cod. Pen. rientra tra i c.d. reati di pericolo, e per cui ai fini della punibilità non è richiesto che nel concreto si sia prodotto un danno: è sufficiente che non sia stato compiuto un atto che, secondo l’ordinamento e secondo i motivi indicati dal primo comma dell’articolo 328 Cod. Pen., avrebbe dovuto essere compiuto.
Il dolo è “generico”, ed il tentativo non è configurabile, essendo il reato “istantaneo”.
Il reato di rifiuto di atti d’ufficio può concorrere con il reato di corruzione. Se l’atto è compiuto per arrecare un vantaggio patrimoniale si integra il delitto di corruzione e non il reato di rifiuto di atti d’ufficio.
Differenze tra atti “qualificati” e atti “non qualificati”
Gli atti “qualificati” sono quelli indicati dall’articolo 328 Cod. Pen., ovvero quelli per i quali sussistono motivi di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità per il loro compimento; gli atti “non qualificati” sono invece i restanti atti amministrativi.
Chi può commettere il reato di rifiuto di atti d’ufficio
Il soggetto che può commettere il delitto di rifiuto di atti d’ufficio è il pubblico funzionario che sia responsabile del compimento dell’atto richiesto, ovvero l’incaricato di pubblico servizio.
In giurisprudenza si esclude che il Sindaco possa essere responsabile penalmente – in via automatica – del reato ex articolo 328 Cod. Pen. per mancata sorveglianza e controllo circa le inadempienze poste in essere dagli amministratori a lui sottoposti (Cass. Pen., n. 8615/2000).
Nel caso di organo collegiale, l’illecito commesso è imputato ai singoli componenti dell’organo stesso, e non in capo del soggetto che dell’organo ha la rappresentanza all’esterno. Con riguardo ai singoli componenti, la loro punibilità richiede che la richiesta fosse stata a loro diretta, e che gli stessi non avessero spiegato il motivo della loro condotta (Cass. Pen., n. 2320/1998).
Secondo la giurisprudenza integra il reato in questione il comportamento del medico di guardia di un ospedale il quale, trovandosi dinnanzi ad un soggetto sanguinante e con forti dolori, consigli ai congiunti del ferito di andare presso un’altra struttura ospedaliera più attrezzata e senza fornire un’ambulanza per il trasporto (Cassa. Pen., n. 9493/1995).
Elementi della fattispecie di cui al I° comma dell’articolo 328 Cod. Pen.: il rifiuto di compiere atti qualificati che debbono essere eseguiti senza ritardo
Questi sono gli elementi che debbono sussistere per l’integrazione dell’illecito di cui al I° comma dell’articolo 328 Cod. Pen.:
– rifiuto di eseguire un atto qualificato che deve essere eseguito senza ritardo;
– che il compimento dell’atto fosse stato richiesto o ordinato;
– secondo un orientamento della Corte di Cassazione, non è sufficiente una semplice inerzia da parte del funzionario per aversi la punibilità, dovendo il suo rifiuto esprimersi in termini chiari ed espliciti; secondo altro orientamento della Corte di Cassazione il delitto in esame può essere integrato anche in caso di inerzia e di mancanza di un rifiuto esplicito (Cass. Pen., n. 2339/1998); vi è dunque incertezza sul punto; va tuttavia notato che nella più recente decisione (n. 10051/2013) la Corte di Cassazione Penale ha affermato che ai fini della punibilità è sufficiente un’inerzia omissiva;
– secondo “Cass. Pen., n. 5482/1998” la punibilità ci può essere pure laddove sia mancata una richiesta o un ordine, nel caso in cui il fatto oggettivo concreto facesse apparire il compimento dell’atto come necessario o urgente (conforme: Cass. Pen., n. 1757/2006, Cass. Pen. n. 4995/2010);
– il rifiuto sia sprovvisto di una qualsiasi giustificazione imposta dalla legge o da un atto dell’autorità, ovvero quando non vi era un’impossibilità nel compiere l’atto;
– l’atto non compiuto deve essere qualificato nei termini indicati dall’articolo 328 Cod. Pen. (“ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene, sanità”);
– l’atto doveva essere compiuto immediatamente;
– l’atto sia “dovuto” ed il suo compimento “vincolante” per il funzionario pubblico.
Elementi e caratteristiche della fattispecie di cui al II° comma dell’articolo 328 Cod. Pen.: la mancata esecuzione di un atto “qualificato” che può essere ritardato o la mancata esecuzione di un atto “non qualificato”, accompagnati dalla mancata spiegazione dei motivi del ritardo
Questi sono gli elementi che debbono sussistere al fine di integrare la fattispecie delittuosa di cui al II° comma dell’articolo 328 Cod. Pen.:
– non è necessario che l’atto abbia prodotto un danno;
– la richiesta del soggetto deve essere stata rivolta al pubblico ufficiale, e non alla pubblica amministrazione in generale;
– il compimento dell’atto deve essere dovuto e non meramente discrezionale;
– non vi sia stata una risposta per iscritto, in ordine ai motivi del ritardo, entro 30 giorni dalla diffida del privato;
– è necessario che nel pubblico funzionario vi sia la coscienza e la volontà di omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, e che ciò avvenga in modo illegittimo ed in violazione dei doveri d’ufficio su di lui incombenti.
Le ultime sentenze della giurisprudenza in tema di rifiuto di atti d’ufficio
– risponde ex articolo 328 Cod. Pen. di omissione di atti d’ufficio il medico di ospedale “in reperibilità” che, chiamato dalla struttura ospedaliera per un’urgenza, si rifiuti di andare all’ospedale nell’idea che non sussista alcuna urgenza (Cassazione Penale, VI° Sezione, n. 12376 del 15.03.2013);
– il rifiuto di atti d’ufficio si configura anche nel caso di inerzia omissiva, non essendo necessaria una volontà “solenne” del rifiuto (Cassazione Penale, VI° Sezione, n. 10051 del 20.11.2012 – 1.03.2013).