Con la Legge n. 94 del 15.07.2009 è stato reintrodotto il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
In passato il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale era previsto dall’articolo 341 del Codice Penale. Con una legge del 1999 lo stesso era stato abrogato. Come detto, la Legge 94/2009 l’ha infine reintrodotto, ed ora è previsto dall’articolo 341-bis del Codice Penale.
Tale reato prevede la pena del carcere sino a 3 anni per chi in luogo pubblico (I), presenti più persone (II), arreca un’offesa (III) all’immagine, all’onore e al prestigio di un pubblico ufficiale che sta svolgendo (IV) una funzione pubblica (comma I). Le frasi ingiuriose, per integrare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, devono quindi essere pronunciate nell’esatto momento in cui il funzionario pubblico sta svolgendo il suo lavoro, altrimenti il delitto non opera.
Costituisce un’aggravante della pena l’aver attribuito un’offesa concernente “un fatto determinato” (comma II).
Al terzo comma è prevista una specifica causa di esclusione della pena e di estinzione del reato per l’ipotesi in cui l’offensore, prima dell’inizio del processo penale a suo carico per l’oltraggio, abbia risarcito il danno per l’intero. Il risarcimento deve essere corrisposto sia al soggetto offeso, sia al relativo ente di appartenenza.
La procedibilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale è d’ufficio.
Il bene giuridico che si vuole proteggere mediante il reato in parola è quello dell’onore e del prestigio del funzionario pubblico e del relativo ente di appartenenza.
Si ritiene che l’offesa possa essere arrecata sia per il tramite delle parole, sia attraverso i gesti. Deve poi necessariamente essere rivolta in luogo pubblico e alla presenza di altre persone. L’offesa deve poi riguardare la funzione ricoperta dal pubblico ufficiale. Il dolo richiesto è quello “generico”.
Si noti che il funzionario pubblico offeso, se per qualsiasi motivo non sia risarcito in sede penale, potrà avanzare la richiesta di ristoro dei danni subiti in sede civile.
La giurisprudenza in tema di oltraggio a pubblico ufficiale
In giurisprudenza si è ritenuto sussistere il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale quando:
un soggetto aveva arrecato un’offesa alla Polizia Postale per via telefonica alla presenza di terzi (Tribunale di Campobasso, 26.03.2013);
dei tifosi avevano rivolto dei canti e dei cori di scherno alla volta delle Forze dell’Ordine e in presenza di terzi (Tribunale di Genova, 17.07.2012).
Sempre in giurisprudenza si è invece esclusa la sussistenza del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale quando:
furono proferite delle frasi ingiuriose alla volta delle Forze dell’Ordine come reazione ad un presunto torto patito;
non è stata raggiunta la prova che le frasi offensive erano state pronunciate alla presenza di altri soggetti oltre alle parti offese (Cassazione Penale 17688/2014);
un soggetto aveva pronunciato parole di forte protesta verso un pubblico ufficiale ma non costituenti un’offesa diretta contro quest’ultimo (Tribunale di Trento, 6.06.2013, dep. addì 10.06.2013);
l’offesa era stata rivolta all’interno di una struttura carceraria da parte di un carcerato alla volta di un agente di Polizia Penitenziaria – Tribunale di Padova, 9.01.2013, dep. addì 24.01.2013.
I casi sono quindi diversi.