Il contratto di comodato d’uso e il contratto di locazione presentano diversi punti in comune, cosa che può generare confusione tra le due tipologie di contratto, con conseguenze che possono essere importanti dal punto di vista giuridico.
In questa guida cerchiamo quindi di spiegare quali sono le differenze tra i due tipi di contratto e come scegliere quale dei due utilizzare a seconda dei casi.
Iniziamo dalla nozione di comodato, fornita dall’articolo 1803 del Codice Civile, che, al comma 1, afferma che il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, per fare in modo che se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.
La definizione proposta dal Codice Civile mette in evidenza l’elemento fondamentale del comodato d’uso, la gratuità.
Questo elemento distingue il comodato dalla locazione.
Se è previsto un corrispettivo per l’utilizzo di una cosa altrui, si tratta quindi di una locazione.
Il fatto che il comodato sia gratuito, non significa che chi utilizza il bene non possa essere chiamato a contribuire alle spese.
In base alle sentenze della Cassazione, si tratta di comodato il contratto in cui chi utilizza il bene, il comodatario, viene chiamato a pagare i tributi per l’immobile, a provvedere al pagamento di acqua e luce e a sostenere alle spese di riparazione del fabbricato.
Per quanto riguarda la forma, la legge non stabilisce vincoli.
Questo significa che il contratto di comodato può essere verbale o scritto.
Nel caso di forma scritta, relativamente a cui è possibile vedere questo modello di contratto di comodato d’uso sul sito Ilcomodatoduso.com, bisogna fare una distinzione tra contratti con oggetto beni mobili e contratti con oggetto beni immobili.
Il contratto scritto per il comodato di beni immobili fa parte degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, con l’applicazione di un’imposta di 200 euro, indipendentemente dal fatto che sia redatto come scritta privata o atto pubblico.
Per i contratti relativi a beni mobili, la registrazione deve avvenire solo in caso d’suo.
La registrazione non è invece prevista per i contratti verbali.