La sentenza di fallimento non produce effetti soltanto sul debitore ma anche sui creditori. Questi effetti possono essere così riassunti.
divieto di intentare azioni esecutive individuali nei confronti del fallito, in quanto è il fallimento stesso la procedura corretta tramite la quale si giunge alla liquidazione del patrimonio dell’imprenditore e alla conseguente distribuzione del ricavato tra i creditori che ne hanno diritto. L’unica azione consentita è la presentazione di domanda di insinuazione da rivolgere al giudice delegato per potere rientrare nello stato passivo definitivo (artt. 51 e 52 del Decreto Regio). Questo divieto vale sia per i creditori divenuti tali prima della dichiarazione di fallimento che per quelli che lo sono diventati successivamente.
i debiti in denaro dei creditori chirografari cessano di produrre interessi dal giorno della sentenza di fallimento e si considerano scaduti in tale data (art. 55). La situazione creditizia viene quindi congelata nel momento in cui viene emessa la sentenza di fallimento. I debiti dei creditori privilegiati, invece, continuano a produrre interessi che devono essere saldati.
i creditori chirografari subiscono lo stesso trattamento e possono essere soddisfatti solo una volta conclusasi la procedura di fallimento
i creditori privilegiati, quelli cioè che godono di un diritto di prelazione in nome di una garanzia reale (pegno o ipoteca), possono invece essere soddisfatti anche nel corso della procedura, previa ammissione nello stato passivo definitivo. Tale soddisfazione avviene attraverso la vendita del bene sul quale vige la garanzia reale, vendita che deve comunque essere autorizzata dal giudice delegato. Nel caso in cui il valore di realizzo del bene sia inferiore all’ammontare del debito, il creditore privilegiato concorre con i creditori chirografari per la parte rimanente.
Occorre inoltre sottolineare che la dichiarazione di fallimento ha l’effetto di sospendere qualunque interesse convenzionale o legale.