La chiusura del fallimento viene dichiarata dal tribunale fallimentare con decreto motivato. I fatti che possono condurre alla chiusura della procedura fallimentare sono i seguenti
liquidazione dell’attivo, quando cioè tutti i beni del fallito sono stati venduti e il ricavato è stato ripartito tra i vari creditori, distinguendo tra privilegiati e chirografari
insussistenza o insufficienza dell’attivo, quando cioè il debitore non dispone di beni da cui è possibile ricavare un certo valore di realizzo tale da soddisfare i creditori
accordo intercorso tra fallito e creditori, definito concordato fallimentare: il debitore propone ai creditori un accordo secondo il quale si impegna a pagare integralmente chi è titolare di un diritto di prelazione, mentre tutti i creditori chirografari ricevono una determinata percentuale del credito complessivo. Se la maggioranza dei creditori esprime parere positivo entro 30 giorni dalla proposta, allora il tribunale autorizza tale concordato
estinzione della totalità dei debiti contratti
mancata presentazione della domanda di insinuazione da parte dei creditori: una volta esaurita la fase di accertamento del passivo di cui si occupa il curatore, la totalità dei creditori deve presentare entro 30 giorni la richiesta del saldo dei debiti ancora aperti nei loro confronti e i documenti che provino tali posizioni aperte. Nel caso in cui questo non avvenga, si può procedere con la chiusura del fallimento
rinuncia da parte dei creditori.
Le conseguenze che il debitore subisce in seguito ad una dichiarazione di fallimento sono sia di carattere patrimoniale che di carattere personale. Per maggiori informazioni vedi le conseguenze del fallimento.
La chiusura del fallimento ha come effetto immediato la cessazione delle conseguenze di carattere patrimoniale sia sul debitore che sui creditori. Questo significa che il debitore rientra in possesso dei propri beni e per i creditori viene meno il divieto di esercitare azioni individuali nei confronti del patrimonio del debitore.
In fase di procedura fallimentare, infatti, l’unico modo ammesso dalla legge per vedere soddisfatto il proprio credito è quello della presentazione della domanda di insinuazione al passivo del fallito. Se i creditori non sono stati rimborsati in toto, possono dunque procedere individualmente nei confronti del debitore per la parte non soddisfatta, salvo i casi in cui è prevista l’esdebitazione.