Le operazioni preliminari sono quelle operazioni poste in essere subito dopo la sentenza di fallimento emessa dal tribunale competente e coinvolgono tutti gli organismi competenti.
Accettazione Curatore
Il curatore è il soggetto che deve gestire il patrimonio del fallito, liquidarlo e con il valore di realizzo procedere alla ripartizione nei confronti dei creditori. Viene nominato dal tribunale e, entro due giorni dalla propria nomina, deve comunicare la propria accettazione. In caso di rifiuto il tribunale deve provvedere alla nomina di un altro soggetto.
Accertamento del Passivo
Una volta assunto l’incarico, il curatore procede con la fase di accertamento del passivo, apponendo i sigilli sui beni di proprietà dell’imprenditore per evitare che quest’ultimo possa volontariamente trafugare parte o tutto il suo patrimonio, danneggiando in questo modo il diritto dei creditori di vedere saldati i propri crediti.
Inoltre, il curatore recupera le scritture contabili ed i bilanci dell’azienda, dai quali è possibile desumere il numero e l’identità dei creditori.
Una volta esaurita questa fase di raccolta di dati e di prove, il curatore redige un inventario, in presenza del fallito e del comitato dei creditori, e provvede ad avvisare la totalità dei creditori della verifica dello stato passivo tramite raccomandata, fax o posta elettronica.
I soggetti che vantano un credito nei confronti del fallito dovranno presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del curatore, la richiesta del saldo dei debiti ancora aperti nei loro confronti, definita “domanda di insinuazione”, e dei documenti che provino tali posizioni aperte.
Al giudice delegato spetta il compito di esaminare le domande di insinuazione e di giungere alla definizione dello “stato passivo”, cioè dell’elenco definitivo dei creditori che hanno diritto ad essere soddisfatti con il patrimonio confiscato al debitore. Lo stato passivo definitivo diventa esecutivo nel momento in cui il giudice delegato, tramite decreto, ne ordina il deposito in cancelleria.
I creditori che totalmente o parzialmente sono stati esclusi dalla ripartizione dell’attivo del fallito possono opporsi alla sentenza del giudice rivolgendosi direttamente al tribunale entro 15 giorni dalla data del deposito.
I soggetti che invece dichiarano di vantare un credito nei confronti del fallito oltre i termini di legge possono comunque richiedere al giudice l’ammissione tardiva allo stato passivo entro 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
La fase di accertamento del passivo può anche essere evitata se, in fase di redazione dell’inventario dei beni del fallito, il curatore constata che non è possibile conseguire un valore di realizzo da distribuire ai creditori. In questo caso il tribunale emana una sentenza in cui dichiara chiusa la procedura fallimentare per insussistenza di attivo.
Esercizio Provvisorio
Una impresa fallita non necessariamente è costretta a chiudere.
Infatti, il tribunale può disporre il cosiddetto esercizio provvisorio nel caso in cui interrompere l’attività dell’azienda fallita possa arrecare un grave danno, a patto che il comitato dei creditori si esprima a tal proposito con parere favorevole.
Tale esercizio provvisorio è costantemente monitorato e, ogni tre mesi, il comitato dei creditori decide se continuarlo oppure concluderlo.
Programma di Liquidazione
Entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario il curatore presenta un programma che indica in modo dettagliato i termini e le modalità con cui ricavare il valore di realizzo dalle attività che compongono il patrimonio dell’imprenditore.
Tale programma può essere attuato previa approvazione del comitato dei creditori e del giudice delegato e, una volta ottenuta questa, si può procedere con la vendita dei beni, che viene seguita dal curatore secondo criteri competitivi (avvalendosi cioè di stime effettuate da soggetti specializzati). Il programma di liquidazione può prevedere varie operazioni, come la vendita dell’azienda o di una parte di essa o quella di tutti o di parte dei beni.
Il giudice delegato può sospendere la vendita nel caso di offerta migliorativa in cui la differenza non sia inferiore al 10 % del prezzo inizialmente offerto. Una volta conclusasi la vendita dei beni, il curatore deposita in cancelleria la documentazione relativa rendendola nota al giudice delegato e al comitato dei creditori.
Nel caso in cui il prezzo offerto per la vendita dei beni del fallito sia poco competitivo, in quanto inferiore al reale valore di mercato, il debitore stesso o il comitato dei creditori possono sospendere la vendita o impedirne il perfezionamento.