La comparsa conclusionale in appello è un atto difensivo scritto del processo civile, non un mezzo d’impugnazione autonomo. Si utilizza nel giudizio di secondo grado quando, terminata l’eventuale assunzione delle prove o ritenuta non necessaria, la causa è avviata alla decisione. L’assenza di istruttoria non crea un rito distinto: indica che il giudice può decidere sulla base degli atti e delle prove già acquisite.
Nel rito ordinario, la fase conclusiva segue le modalità dell’art. 352 c.p.c. vigente e i termini assegnati dal giudice, nel quadro della disciplina modificata dalla riforma Cartabia. La comparsa serve a riordinare le difese e a illustrare le ragioni per cui la sentenza impugnata va confermata o riformata. È una memoria conclusiva, non un’istanza né un verbale, e non è dovuta per il solo fatto che manchi istruttoria: occorre che la forma decisoria adottata ne preveda il deposito.
Come redigere comparsa conclusionale in appello senza istruttoria
La comparsa conclusionale in appello senza istruttoria è un atto difensivo scritto del processo civile di secondo grado. Non è l’atto con cui si propone l’appello, né un ricorso autonomo: è depositata, nella causa già pendente, quando il giudice ritiene che la controversia sia pronta per la decisione e assegna alle parti i termini conclusionali. L’assenza di istruttoria significa che non occorre assumere nuove prove in quella fase; non elimina però la funzione della comparsa, che è riordinare e sviluppare le difese sulla base degli atti e dei documenti ritualmente acquisiti.
La guida riguarda dunque l’appello civile, davanti alla Corte d’appello competente oppure, nei casi previsti, al Tribunale in funzione di giudice d’appello, per esempio contro determinate sentenze del giudice di pace. Non riguarda la discussione finale nel processo penale, né le memorie del processo amministrativo, tributario o contabile: denominazioni simili non rendono intercambiabili presupposti, termini, destinatari e modalità di deposito. Nel processo civile di appello, il riferimento principale è agli articoli 352 e 190 c.p.c., nel testo applicabile al singolo procedimento.
Possono depositare la comparsa le parti costituite in appello, tramite il difensore che le rappresenta. Di regola, nel giudizio davanti alla Corte d’appello è necessaria l’assistenza di un avvocato. L’atto va indirizzato al giudice d’appello già investito della controversia e depositato nel fascicolo telematico di quel procedimento: non si notifica alla controparte come se fosse un nuovo atto introduttivo. La comunicazione alle altre parti segue le modalità proprie del processo telematico e del fascicolo, mentre va verificato che il deposito sia eseguito entro il termine assegnato dal giudice.
Prima di redigere il testo occorre controllare il provvedimento impugnato e gli atti che delimitano il giudizio: sentenza di primo grado, atto di appello, comparsa di risposta dell’appellato, eventuali memorie e verbali delle udienze. La comparsa deve identificare con precisione ufficio giudiziario, numero di ruolo, parti e difensori, nonché indicare la sentenza impugnata, il giudice che l’ha pronunciata e gli estremi utili a individuarla. È opportuno ricostruire in modo essenziale le fasi processuali rilevanti, senza ripetere l’intera storia della causa né introdurre fatti estranei alle questioni devolute al giudice d’appello.
Il nucleo dell’atto consiste nell’esaminare i motivi di appello e le difese avversarie, rispettando l’ordine delle questioni e i limiti del devoluto. L’appellante può spiegare perché i motivi formulati nell’atto di impugnazione dovrebbero essere accolti; l’appellato può argomentare per il rigetto e sostenere le difese già proposte. La comparsa conclusionale può approfondire argomenti giuridici e valutare il materiale già acquisito, ma non serve a formulare nuovi motivi di appello, nuove domande o eccezioni ormai precluse, né a introdurre prove fuori dai casi consentiti. In particolare, i limiti dell’articolo 345 c.p.c. non possono essere aggirati presentando per la prima volta in conclusionale una questione che avrebbe dovuto essere proposta prima.
La mancanza di istruttoria non autorizza a trascurare l’analisi delle prove già presenti nel fascicolo. Se la decisione dipende da documenti, consulenze o risultanze assunte in primo grado, occorre indicare con precisione quali elementi sostengono la tesi della parte e in che modo si collegano ai motivi di appello. È utile dedicare paragrafi distinti alle questioni preliminari, alle singole censure e alle conseguenze giuridiche richieste, evitando affermazioni generiche o il mero rinvio agli scritti precedenti. Il testo deve consentire al collegio di comprendere quale passaggio della motivazione impugnata si contesta o si difende e perché.
Le conclusioni devono essere coerenti con quelle già proposte e con l’ambito del giudizio. L’appellante formula la richiesta di accoglimento dei motivi e indica quale riforma della sentenza domanda; l’appellato chiede il rigetto dell’appello e la conferma del provvedimento, oppure insiste sulle richieste ammissibili già avanzate. È possibile formulare le richieste consequenziali sulle spese dei gradi di giudizio e, se ne ricorrono i presupposti e la domanda è stata ritualmente proposta, sugli accessori. La conclusionale non è la sede per ampliare l’oggetto della causa o sostituire le conclusioni già precisate.
I termini dipendono dalla disciplina applicabile e dal provvedimento del giudice. Per i procedimenti soggetti alle modifiche del d.lgs. 149/2022, l’articolo 352 c.p.c. prevede la fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione e l’assegnazione di termini perentori per gli scritti conclusivi, secondo il regime vigente e le indicazioni dell’ordinanza. Per i procedimenti soggetti alla disciplina anteriore, termini e scansione vanno verificati alla luce del testo previgente degli articoli 352 e 190 c.p.c. In via generale, le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati dal 1° marzo 2023, mentre quelli anteriori restano assoggettati alle regole transitorie pertinenti: per un appello, va quindi verificata la data di instaurazione del giudizio di secondo grado e non è prudente applicare automaticamente termini ricordati per una disciplina diversa. Fa fede il termine perentorio assegnato nel fascicolo; un deposito tardivo può comportare la decadenza dalla possibilità di avvalersi dello scritto conclusivo.
La comparsa è sottoscritta dal difensore e depositata, di regola, in via telematica con le modalità previste per il processo civile e nel rispetto dei requisiti tecnici vigenti. Prima dell’invio è opportuno controllare firma, formato, corretta associazione al fascicolo e ricevute di deposito, oltre alla coerenza tra la comparsa e le conclusioni già precisate. L’errore più frequente è trattarla come un nuovo atto di appello: la sua funzione è invece concludere e chiarire le difese entro il perimetro processuale già formato, senza confondere il rito civile con le regole proprie degli altri giudizi d’impugnazione.
Fac simile comparsa conclusionale in appello senza istruttoria
ALLA CORTE DI _____________
Sezione _____________
Procedimento civile di appello R.G. n. _____________
Consigliere istruttore / Relatore: _____________
Udienza di rimessione della causa in decisione del _____________
COMPARSA CONCLUSIONALE
nell’interesse di _____________
Per
_____________, C.F. _____________, con domicilio/residenza in _____________, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. _____________, C.F. _____________, del Foro di _____________, in forza di procura alle liti già in atti, con domicilio digitale _____________, ed elettivamente domiciliato/a presso _____________,
parte appellante / parte appellata
contro
_____________, C.F. _____________, con domicilio/residenza in _____________, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. _____________, C.F. _____________, del Foro di _____________, con domicilio digitale _____________,
parte appellante / parte appellata
Premessa processuale
La presente comparsa conclusionale è depositata nell’interesse di _____________, nel termine assegnato da Codesta Corte ai sensi dell’art. 352 c.p.c., ai fini dell’illustrazione delle difese e delle conclusioni già precisate.
Il giudizio di appello ha ad oggetto la sentenza n. _____________, pronunciata da _____________ in data _____________, pubblicata in data _____________ e notificata in data _____________ / non notificata, con la quale _____________.
La parte _____________ ha proposto appello con atto notificato in data _____________, chiedendo _____________. La parte _____________ si è costituita in data _____________, chiedendo _____________.
Con provvedimento del _____________, Codesta Corte ha fissato l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegnato i termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
La causa è stata trattata sulla base degli atti e dei documenti ritualmente acquisiti. Non è stata svolta attività istruttoria nel presente grado / non sono state ammesse ulteriori prove nel presente grado.
1. Svolgimento del processo e oggetto del giudizio
Con atto introduttivo del giudizio di primo grado, _____________ conveniva in giudizio _____________ dinanzi a _____________, chiedendo _____________. A fondamento della domanda deduceva, in sintesi, che _____________.
Si costituiva _____________, contestando _____________ e chiedendo _____________. Nel corso del giudizio di primo grado le parti deducevano inoltre _____________.
Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado _____________. In particolare, la decisione ha ritenuto _____________ e ha conseguentemente _____________, regolando le spese di lite come segue: _____________.
Con il presente appello, _____________ ha censurato la sentenza nella parte in cui _____________. La controparte ha contestato tali censure e ha chiesto _____________. Le conclusioni precisate dalle parti in questo grado sono quelle risultanti dagli atti depositati in data _____________.
2. Ragioni conclusive della parte _____________
2.1. Sulla delimitazione del giudizio di appello
Il thema decidendum del presente grado è circoscritto alle domande e alle censure ritualmente devolute a Codesta Corte. La decisione è pertanto richiesta sulla base delle allegazioni, delle contestazioni e delle risultanze documentali già acquisite al processo, senza introduzione di domande o eccezioni nuove e senza richiesta di attività istruttoria non disposta.
In particolare, la parte _____________ ha chiesto la riforma / la conferma della sentenza in relazione a _____________. Restano estranei al presente giudizio _____________, in quanto _____________.
2.2. Sul primo motivo di appello / sulla contestazione del primo motivo
Il motivo relativo a _____________ è fondato / infondato per le seguenti ragioni.
La sentenza impugnata ha affermato che _____________. Tale statuizione risulta corretta / non può essere condivisa, poiché _____________. In particolare, dagli atti e dai documenti già acquisiti emerge che _____________.
La censura avversaria secondo cui _____________ non è meritevole di accoglimento, in quanto _____________. La ricostruzione proposta da _____________ non considera che _____________.
Ne consegue che la statuizione relativa a _____________ deve essere confermata / riformata, con ogni conseguente statuizione in ordine a _____________.
2.3. Sul secondo motivo di appello / sulla contestazione del secondo motivo
Con riferimento alla censura concernente _____________, si osserva che _____________. Il giudice di primo grado ha correttamente / erroneamente ritenuto che _____________, sulla base di _____________.
La documentazione già presente in atti, e segnatamente _____________, conferma che _____________. La diversa prospettazione della controparte è infondata / non è sufficiente a superare tale risultanza, poiché _____________.
Il motivo deve pertanto essere accolto / rigettato, con conseguente _____________.
2.4. Sulle ulteriori questioni devolute alla Corte
Quanto alla questione di _____________, la parte _____________ ribadisce che _____________. La sentenza impugnata ha deciso sul punto in modo conforme / difforme alle risultanze processuali, poiché _____________.
Le ulteriori deduzioni svolte dalla controparte in merito a _____________ non possono essere accolte, in quanto _____________. Deve pertanto essere riconosciuto che _____________.
2.5. Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di primo grado deve essere confermata / riformata in coerenza con l’esito del giudizio e con le domande accolte o rigettate. Le spese del presente grado devono essere poste a carico di _____________, secondo il principio della soccombenza, nella misura che sarà liquidata da Codesta Corte.
3. Conclusioni
Per tutte le ragioni esposte, _____________, come sopra rappresentato/a e difeso/a, chiede che Codesta Corte voglia, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1. in via principale, accogliere / rigettare l’appello proposto da _____________ avverso la sentenza n. _____________, pronunciata da _____________ in data _____________ e pubblicata in data _____________;
2. per l’effetto, riformare / confermare la sentenza impugnata nella parte in cui _____________;
3. conseguentemente, _____________, in conformità alle conclusioni già precisate in data _____________;
4. confermare / riformare la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, disponendo _____________;
5. condannare _____________ alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA se dovute, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, ove richiesta e spettante.
Con osservanza.
_____________, lì _____________
Avv. _____________
(firma digitale)