Avete emesso un assegno scoperto? O non avete potuto tener fede ad una cambiale? E così siete stati iscritti nel Registro Informatico dei Protesti e non sapete cosa fare? Vi diciamo noi come ottenere la cancellazione e la riabilitazione
protesto
Il protesto è l’atto pubblico attraverso il quale il cd. ufficiale levatore (e cioè l’ufficiale giudiziario competente per territorio, il notaio oppure il segretario comunale nei comuni che non sono sedi di notaio o ufficiale giudiziario o nei quali costoro sono indisponibili per legittimo impedimento o assenza) dà atto del fatto che è stata presentata una cambiale oppure un assegno al debitore e che quest’ultimo ha rifiutato di pagare o di accettare il titolo.
La procedura per levare il protesto è la seguente
-il creditore consegna l’assegno o la cambiale all’ufficiale levatore;
-l’ufficiale levatore si reca presso il domicilio del debitore per chiederne il pagamento o l’accettazione;
-se il debitore rifiuta il pagamento o l’accettazione del titolo, l’ufficiale levatore procede a redigere il protesto e rende così esecutivo il titolo;
-gli ufficiali levatori rendono noto il protesto attraverso l’invio alla Camera di Commercio competente per territorio, entro il giorno 1 di ogni mese, dell’elenco dei soggetti protestati nel corso del mese precedente;
entro 10 giorni dalla trasmissione dell’elenco, la Camera di Commercio inserisce i protestati un apposito registro.
Gli effetti
Il protesto produce diversi effetti giuridici ed in particolare
– i medesimi effetti civili previsti per l’inadempimento (interessi di mora, possibilità di procedere al pignoramento previo precetto ecc.);
– costituisce titolo esecutivo con il quale il creditore può procedere nei confronti del debitore;
– nel caso di protesto su assegno bancario, il protestato subisce una sanzione amministrativa, a meno che corrisponda il dovuto entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo;
– il protestato viene inserito nell’apposito Registro Informatico dei Protesti istituito presso la Camera di Commercio competente;
– in caso di protesto di assegni, il debitore ha il divieto di emettere assegni per 6 mesi (cd. revoca di sistema);
– il protestato è impossibilitato ad accedere al credito.
La cancellazione del protesto di cambiali
Il debitore che, entro un anno dalla levata del protesto, ha provveduto al pagamento del titolo protestato e non ha subito altri protesti nell’ultimo anno solare, può chiedere la cancellazione del proprio nominativo dal Registro Informatico dei Protesti, depositando formale istanza presso l’Ufficio Protesti della Camera di Commercio territorialmente competente.
La riabilitazione del protesto cambiario
Il debitore che ha effettuato il pagamento della cambiale dopo un anno dalla levata del protesto può ottenere la cancellazione del proprio nominativo dal Registro Informatico dei Protesti solo dopo avere ottenuto la riabilitazione.
Pertanto
– il protestato deve preventivamente depositare presso il Tribunale della propria Provincia di residenza la domanda di riabilitazione;
– ottenuto il provvedimento di riabilitazione, il debitore può presentare istanza per la cancellazione dei dati inerenti il protesto dal Registro Informatico dei Protesti presso l’Ufficio Protesti della Camera di Commercio competente;
– il dirigente della Camera di Commercio accerta la regolarità dell’adempimento o la sussistenza dell’illegittimità del protesto ed, in caso di esito positivo, accoglie l’istanza disponendo la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti, che deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal provvedimento del dirigente. In caso contrario, rigetta la domanda del protestato;
– la pronuncia di accoglimento o di rigetto dell’istanza viene formalmente comunicata all’interessato;
– in caso di reiezione dell’istanza, l’interessato può adire l’Autorità giudiziaria ordinaria.
Riabilitazione e cancellazione dei protesti levati su assegni
Diversamente da quanto previsto per la cambiale ed il vaglia cambiario, la normativa in materia di assegni non consente l’immediata cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti levati su assegni bancari o postali, nonostante il sopraggiunto pagamento.
Ciò in quanto l’assegno è un mezzo di pagamento e presupposte, fin dalla sua emissione l’esistenza di una provvista presso l’Istituto di Credito, mentre la cambiale ed il vaglia cambiario sono strumenti di credito con il quale il debitore si impegna ad adempiere alla propria obbligazione in un momento successivo.
Pertanto, il protesto degli assegni viene sempre pubblicato nel Registro Protesti anche se il debitore ha adempiuto all’obbligazione subito dopo il protesto.
Il medesimo potrà ottenere la cancellazione dal Registro Protesti dopo un anno dal giorno di levata del protesto r dopo avere chiesto ed ottenuto la riabilitazione da parte del competente Tribunale.