L’opportunità di ottenere la cancellazione dal registro informatico dei protesti viene accettata anche al debitore, cui il Presidente del Tribunale abbia autorizzato il provvedimento di riabilitazione nella speciale procedura prevista dagli artt. 16 e 17 della Legge 108/96.
In merito a ciò, è il caso di menzionare che, in base all’art. 17 della L. 108/96,- gli effetti protestati relativi a mancato pagamento possono essere cancellati soltanto dopo che si sia ricevuta la riabilitazione, con decreto del Presidente del Tribunale di
competenza, questa è competente il Tribunale dove il protestato ha residenza.
Il decreto di riabilitazione è concesso soltanto in assenza di ulteriori protesti, nei seguenti dodici mesi dalla levata del protesto (condizione di procedibilità), anche riferibili a cambiali protestate sottoscritte a titolo di finanziamento.
Emesso il decreto di riabilitazione, una copia autentica dello stesso decreto viene inviata all’Ufficio Protesti della Camera di commercio che si adopera, in virtù della norma, a pubblicarlo per dieci giorni sul Registro Informatico dei Protesti.
Passato il medesimo periodo temporale – senza che sia intervenuta intanto alcuna opposizione, il soggetto protestato può inoltrare domanda alla Camera di commercio, per conseguire la cancellazione definitiva del proprio nome dal Registro Informatico dei
Protesti. Per dettagli è possibile vedere questa guida sul sito Iprotestati.com.
Sulla relativa istanza di cancellazione definitiva del protesto provvede, con relativa determinazione il responsabile dirigente dell’Ufficio.
Si è in presenza, come si vede, di un duplice passaggio, dovuto all’essenziale intervento dell’A.G. ed all’esigenza di accertare il rispetto della condizione di procedibilità sopra
accennato.
Risulta essere appena il caso di ricordare che, nel procedimento ex art. 17 Legge 108/96, il giudice competente per territorio è quello del luogo in cui ha residenza la persona istante e non quello del posto in cui il protesto è stato levato.
In ordine all’applicabilità del provvedimento in parola, anche all’assegno bancario dell’istituto della riabilitazione ex art. 171 Legge 108/96, si evidenziano pareri contrastanti.
Partendo dalla premessa che si ritiene essenziale che, per poter beneficiare della riabilitazione in parola , il protestato ha l’obbligo di pagare la penale stabilita dall’art. 3 della Legge n. 386/90 (10% della somma dell’assegno bancario), si registrano, al riguardo, orientamenti in direzione favorevole e in senso contrapposto.
Ne deriva che, ove si intenda perseguire tale possibilità, è il caso di assumere preventivamente informazioni sulle propensioni orientative della locale giurisprudenza e proseguire di conseguenza.