La rinuncia al precetto, effettuata da parte del creditore procedente in pendenza di un giudizio di opposizione, non determina l’estinzione del giudizio di opposizione, ma solo la cessazione della materia del contendere (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 5207 del 25.05.1998).
Da quanto sopra deriva che la controparte ben possa procedere alla iscrizione a ruolo al fine di ottenere il regolamento delle spese di giudizio in base ai principi della soccombenza virtuale (ex aliis: Trib. Genova, VII° Sez., Sent. 21.11.2013; Cass. 5207/1998). L’opponente può quindi introitare un giudizio di cognizione per conseguire la pronuncia sulle spese (Trib. Roma, IV° Sez., 10.09.2008).
Nel caso invece in cui la rinuncia da parte del creditore procedente intervenga dopo che questi aveva effettuato l’iscrizione a ruolo, in mancanza di analoga rinuncia da parte dell’intimato, il Tribunale deve lo stesso decidere con sentenza la questione delle spese processuali, anche in questo caso in base al criterio della soccombenza virtuale.
Nell’ipotesi invece in cui via sia stata una rinuncia agli atti di giudizio che sia stata accettata dalla controparte, il Giudice porrà le spese a carico della parte che ha dato causa al giudizio di opposizione qualora via sia espressa richiesta di condanna alle spese.
Quanto detto sin qui vale per tutte le opposizione ai precetti e dunque anche se il precetto avesse ad oggetto l’esecuzione di obblighi di fare.