Il contratto di somministrazione di lavoro è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2003 con la Legge Biagi, in sostituzione del contratto di lavoro interinale.
Questo contratto ha la caratteristica di coinvolgere tre soggetti: il lavoratore, l’utilizzatore e il somministratore. L’utilizzatore è l’azienda che ha bisogno della prestazione lavorativa, mentre il somministratore è tipicamente un’agenzia di lavoro, autorizzata dal Ministero del Lavoro a stipulare questo tipo di contratto. Di fatto si compone proprio di due contratti distinti, quello tra l’agenzia di lavoro ed il lavoratore e quello tra l’agenzia e l’azienda utilizzatrice.
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere a tempo determinato o anche indeterminato. In quest’ultimo caso però può essere utilizzato solo in determinati settori e per determinate mansioni stabilite per legge, come ad esempio:
servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico
servizi di gestione call center
servizi di pulizie, custodia e portineria
gestione di biblioteche, parchi, musei, etc.
Il contratto di somministrazione può prevedere un orario partime o full time.
Il lavoratore somministrato ha diritto all’assegno per il sostegno del nucleo familiare, così come alle indennità varie