Oggi vediamo quali sono le conseguenze per terzi di un fallimento.
Conseguenze sui Rapporti Giuridici Pendenti
La sezione n. IV della legge fallimentare disciplina gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici che già esistevano prima della dichiarazione di fallimento.
In questo caso, entro 60 giorni dalla data della sentenza, è compito del curatore decidere se continuare o meno tali rapporti, avendo precedentemente consultato il comitato dei creditori.
Gli effetti dei contratti in essere rimangono congelati fino alla decisione del curatore; superati i 60 giorni, essi si intendono tacitamente sciolti e in nessun modo la controparte può ottenere un risarcimento danni, qualora ve ne fossero.
Conseguenze nei Confronti di Terzi
La Legge stabilisce che nell’attivo fallimentare devono essere inclusi anche quei beni ceduti dall’imprenditore a terzi prima del fallimento e che sono ritenuti idonei ad essere “recuperati” per rimborsare i debiti nei confronti dei creditori in concorso.
Risulta essere necessario però, perché questo sia possibile, che sia provato il fatto che i terzi fossero a conoscenza della situazione di debitore del fallito.