Il soggetto dichiarato fallito gode della facoltà di opporsi alla sentenza entro 30 giorni dalla data in cui essa è stata notificata, a condizione che l’iniziativa della dichiarazione di fallimento non sia partita da lui stesso. Una volta presentato e depositato tale ricorso, il tribunale, entro i cinque giorni successivi, fissa la data dell’udienza di comparizione che deve necessariamente avere luogo entro 60 giorni. Nel frattempo, l’aver fatto ricorso all’opposizione non ferma gli effetti della sentenza di fallimento.
Nel caso in cui il ricorso sia accettato il fallimento viene revocato, notificandolo al debitore, al curatore ed al creditore che ne ha fatta richiesta.
Nel caso in cui il ricorso non sia accettato, si parla di sentenza di reiezione dell’istanza di fallimento, la quale viene notificata al soggetto che ha presentato il reclamo. Il ricorrente può poi ricorrere in Cassazione entro 15 giorni dal momento in cui riceve la comunicazione.