L’accollo è un contratto tra il debitore (accollato) e un terzo accollante, contratto con il quale quest’ultimo assume l’onere di pagare il creditore (accollatario).
Bisogna distinguere due ipotesi di accollo
-Accollo interno, che si ha quando le parti non intendono attribuire nessun diritto al creditore verso l’accollante, questi si impegna soltanto verso l’accollato restando escluso che il creditore possa pretendere dall’accollante l’adempimento dell’obbligazione;
-Accollo esterno (art. 1273 c.c.), si ha quando l’accordo tra accollante ed accollato si presenta come un contratto a favore del terzo, poiché giova al creditore. Ossia le parti del negozio di accollo hanno previsto ed accettato che l’accollatario possa avvantaggiarsi della convenzione, aderendovi con un proprio atto unilaterale con la conseguenza che l’accollatario potrà pretendere direttamente dall’accollante l’adempimento del suo credito.
L’accollo esterno può a sua volta essere:
-cumulativo, se il debitore originario resta obbligato in solido con l’accollante;
-liberatorio, se l’accollato viene liberato dall’obbligazione originaria, restando obbligato il terzo accollante.
Perché vi sia liberazione occorre:
-la dichiarazione espressa, non è necessaria la forma scritta (è uno dei rari esempi in cui abbiamo una forma ad substantiam che non sia scritta);
-o che la liberazione sia condizione espressa della stipulazione.
La giurisprudenza ha chiarito che la mera adesione ad un accordo di accollo non è sufficiente a far conseguire la liberazione del debitore, se dalle circostanze del caso non si può evincere una volontà univoca in tal senso (Corte di Appello di Bari, 23 novembre 2005, in “Obbl. e Contr.”, 2006, 5, 459). Si è inoltre sottolineato che «ai sensi dell’art. 1273 c.c., l’adesione del creditore importa la liberazione del debitore originario solo se ciò è espressamente previsto nella stipulazione del contratto o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Pertanto, non sussiste la liberazione del debitore originario, quando la liberazione di quest’ultimo non sia stata menzionata come condizione espressa della stipulazione contrattuale, o quando il creditore abbia manifestato palesemente l’intenzione di liberare il mutuatario» (Trib. Monza, sez. III, 30 novembre 2012, in “Notariato”, 2013, 2, 135).
L’accollante può opporre tutte le eccezioni da rapporto di provvista e da quello di valuta.
Un esempio di accollo può essere scaricato dal sito Moduliok.com e modificato in base alle essigenze.