L’art. 142 della legge fallimentare prevede alcuni casi in cui i debiti residuali, cioè quelli che in fase di procedura fallimentare non sono stati saldati per intero, sono da considerarsi inesigibili. Questo istituto può però essere applicato solo laddove i debiti del fallito siano stati saldati almeno in parte.
Il fallito è dunque liberato dai debiti residui nel caso in cui
abbia sempre tenuto un comportamento collaborativo che abbia facilitato il corretto svolgersi della procedura;
non abbia rallentato o contribuito a rallentare la procedura;
abbia sempre rispettato l’obbligo di consegna della corrispondenza al curatore;
non sia stato soggetto a esdebitazione nei dieci anni precedenti;
non abbia volontariamente danneggiato il proprio patrimonio e la propria disponibilità economica provocando l’incapacità da parte dei creditori di vedere saldati i propri crediti;
non abbia subito, in passato, condanne per il reato di bancarotta fraudolenta o per altri reati connessi allo svolgimento dell’attività imprenditoriale che non sono poi stati oggetto di procedura di riabilitazione.